Approvato il Decreto 28 marzo 2014, che prevede il riparto delle cifre vincolate del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" della Pubblica Amministrazione.
Il Riparto prevede che alle regioni che entro il 28 febbraio 2014 abbiano effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità ai sensi del DL 8 aprile 2013, n. 35, sono attribuite risorse, sulla base delle richieste pervenute, per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Inoltre, per pagamenti riguardanti i debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013, essi devono essere effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi (anche perenti), nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguarderanno la loro totalità.
Le Regioni devono provvedere all'estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidità (salvo i pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine è aumentato a sessanta giorni). Dal momento dell’avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, le Regioni dovranno fornire formale certificazione.
L'erogazione delle anticipazioni di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - è subordinata, oltre che alla verifica positiva di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni stesse con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
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