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SALUTE MENTALE IN CAMPANIA

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La cooperativa "Integrazioni" vince ricorso al TAR: precedente importante per coloro che operano nel campo della salute mentale

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Il TAR Campania ha riconosciuto le ragioni della cooperativa "Integrazioni", aderente a FederazioneSanità Campania, respingendo l'inammissibilità della sua istanza di accreditamento.  

<<La sentenza del TAR , che ha visto prevalere le tesi della ricorrente Integrazioni Cooperativa Sociale ONLUS su quelle espresse dalla Regione Campania, potrà costituire un precedente importante per coloro che operano nel campo della salute mentale territoriale e, più in generale, per molti operatori della sanità privata campana>>, commenta Rosanna Giordano, Presidente di FederazioneSanità Confcooperative Campania.

Una sentenza assai articolata, che ricostruisce nel dettaglio la vicenda che ha visto protagonista la cooperativa "Integrazioni", nata nel 1996, che gestisce un centro diurno (Agorà, 20 pazienti pro die) ed una struttura residenziale (Kairos, con 20 posti letto).

La cooperativa, infatti, nell'aprile del 2012, aveva fatto richiesta di accreditamento alla ASL Napoli 2 e, nel maggio successivo, il Nucleo di Valutazione per l'Accreditamento le aveva rilasciato un parere favorevole, ma con riserva, a causa della mancanza del cosiddetto prerequisito di accreditamento provvisorio. Il 4 luglio 2013 la stessa ASL respinge definitivamente la richiesta in virtù dell'assenza del suddetto requisito convenzionale.

La richiesta venne respinta sulla base della L.R. n.4/2011, la quale definisce un ordine di priorità nell'evasione delle istanze di accreditamento, privilegiando le strutture provvisoriamente accreditate al 2007 che, per il combinato disposto di diverse leggi nazionali e regionali in materia, altro non sono che le strutture accreditate ope legis dalla Legge 724 del 1994.

Le motivazioni del rifiuto suscitano la reazione della cooperativa, supportata dalla FederazioneSanità Campania, la quale solleva dei dubbi sulla corretta applicazione della norma sia a livello temporale, sia in considerazione della ratio stessa dell'accreditamento, nato per garantire il possesso di oggettivi standard di qualità e non certo di arbitrari requisiti temporali, ma anche con riferimento al restringimento della libera concorrenza e del libero mercato.

Il tribunale amministrativo della Campania le dà ragione e riconosce che lo spirito autentico della L.R. n.4/2011 sia quello: <<di prevedere un criterio prioritario di accesso al sistema di accreditamento istituzionale a vantaggio di quelle strutture private che già erogassero prestazioni in favore di assisti del SSR, con oneri finanziaria a carico di quest'ultimo>> e che devono essere ammesse all'accreditamento istituzionale: <<anche quelle strutture che, senza essere state già titolari di convenzione alla data del 1 gennaio 1993 [] fossero state, comunque, inserite in detto sistema in epoca posteriore, attraverso successivi provvedimenti dell'amministrazione sanitaria.>>, anche perché è indiscutibile che: <<il sistema di erogazione delle prestazioni a carico del SSR da parte di privati [] si sia progressivamente arricchito di nuovi protagonisti, cioè soggetti che [] si sono aggiunti a quelle provenienti dal precedente regime convenzionale []>>.

Con queste motivazioni il TAR ha dunque annullato il provvedimento commissariale, che dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di accreditamento istituzionale richiesta da Integrazioni.

Il Presidente della Cooperativa Integrazioni, Giovanni Ariano aggiunge: <<tale pronunciamento, rappresenta una svolta epocale nel settore della salute mentale, che ha anche l'effetto di mantenere accesa, in ambito regionale campano e non solo, la candela della riabilitazione psichiatrica dal volto umano la quale rischiava seriamente di essere spenta per sempre da una lettura giuridicamente insostenibile, ingiustamente restrittiva e aberrante delle norme di legge Regionali.>>

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