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ISCRIZIONE SMS AL REGISTRO DELLE IMPRESE - PROROGA DE FACTO AL 1 APRILE 2014

ISCRIZIONE SMS AL REGISTRO DELLE IMPRESE - PROROGA DE FACTO AL 1 APRILE 2014
Le risposte all’interpellanza urgente del  Sottosegretario per lo sviluppo economico Vincenti

Categorie: dal TERRITORIO

Tags: 1 aprile 2014 ,   proroga ,   registro delle imprese ,   sms

Lo scorso 19 novembre è stata presentata un’interpellanza urgente che ha posto all’attenzione del Ministro per lo sviluppo economico talune questioni inerenti l’attuazione della normativa  (articolo 23 del Decreto Legge 179/2012 convertito nella Legge 221/2012) che ha modificato il profilo ordinamentale  delle Società di mutuo soccorso di cui alla legge  3818 del 1886.

Sulle questioni prospettate dagli interroganti  è intervenuto il  Sottosegretario per lo sviluppo economico Claudio Vincenti, che ha fornito i seguenti chiarimenti:

a) per quanto attiene il termine del 18 novembre 2013 entro il quale le sms devono provvedere all’ iscrizione al Registro delle imprese, sezione imprese sociali (che comporta l’automatica iscrizione presso l'albo delle società cooperative, sezione «società di mutuo soccorso), con un Decreto ministeriale redatto il 18 novembre 2013 concernente le specifiche tecniche dei programmi informatici di supporto alle operazioni di iscrizione e che entrerà in vigore dal febbraio 2014,  è stata di fatto concessa una proroga di circa 6 mesi a tale termine (fino al 1 aprile 2014);

b) in merito alle questioni poste in relazione alla rimodulazione dell’oggetto sociale e agli adeguamenti statutari  ai nuovi dettami della legge, è stato chiarito che il mancato adeguamento statutario comporta la perdita della qualificazione dell’ente come sms e, conseguentemente,  della personalità giuridica, nonchè della possibilità di avvalersi dei benefici fiscali, ma ciò non implica altresì lo scioglimento dell’ente stesso né la devoluzione del patrimonio, ma solo la sua trasformazione in associazione non riconosciuta a carattere mutualistico non soggetta ai limiti di attività. Sembra il caso, a parere della scrivente di evidenziare inoltre come permanga tuttavia l’obbligo di mutare la denominazione sociale per non ingenerare inganno nei terzi.

c) quanto alla possibilità di esercizio di attività economiche o commerciali, anche se in via sussidiaria ed accessoria, anche con riferimento a quanto la giurisprudenza e la dottrina  hanno avuto modo di individuare nel corso degli anni per evitare il possibile snaturamento del tipo sociale dell’ente, si conferma il divieto di svolgere attività di impresa.